Statuto

STATUTO DEL CENTRO DI DANZA DEL MAESTRO BURATTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Titolo I Denominazione – sede

Art. 1

E’ costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, e D.Lgs. 36 una associazione operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale, che assume la denominazione di Centro di danza del Maestro Buratto associazione sportiva dilettantistica attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 D. Lgs 39-2021. L’associazione ha la sede legale in 40069 Zola Predosa via Abbazia 4, domicilio in via Tosarelli 17 Zola Predosa. L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con l’Assemblea straordinaria dei soci. La variazione dell’indirizzo purché nello stesso comune potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione senza che si costituisca modifica del presente statuto. Nella denominazione degli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica” anche in acronimo asd. L’associazione aderisce all‘Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS (ENDAS), Ente di Promozione sportiva del Coni e Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo statuto e condivide le finalità istituzionali.

In questo senso, L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonchè agli statuti e regolamenti de ENDAS quale ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima è affiliata e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. 

L’associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 36/2021 è iscritta nel Registro delle Associazioni sportive dilettantistiche legge 36/2021.

L’emblema dell’associazione è rappresentata da un disegno stilizzato raffigurante due ballerini.

 

Titolo II Scopo- finalità

Art. 2

L’associazione è apolitica, è costituita per il perseguimento senza scopi di lucro. Ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro con finalità sportive, ricreative, culturali, solidaristiche atte a:

  • promuovere la cultura della danza e della musica
  • organizzare corsi di avviamento e perfezionamento di danza, nonchè spettacoli promozionali
  • promuovere qualsiasi iniziativa atta a valorizzare e divulgare la danza e le attività motorie collegate alla musica
  • educare ad un uso responsabile del tempo libero, finalizzandolo alla crescita globale della persona e ad una corretta socializzazione
  • promuovere, organizzare e/o gestire ogni altra iniziativa di carattere culturale, artistico, formativo extrascolastico, ricreativo, sportivo dilettantistico, assistenziale, che risponda alle finalità statutarie e alle aspirazioni e alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.

Al fine del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l’Associazione ha per oggetto in via stabile e principale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di  DANZA CLASSICA, MODERNA, DANZA CREATIVA ATELIER E PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICA, ivi comprese la fromazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 36/2021

 

Titolo III Soci

Art. 3

il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda, recante tra l’altro un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

All’atto della richiesta, con versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività dell’associazione
  • a partecipare alla vita associativa
  • esprimere il proprio voto per l’approvazione del bilancio annuale e in particolare in merito all’approvazione e modifica di norme dello statuto e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  • hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali i soci che abbiano compiuto la maggiore età ed in regola con il versamento delle quote.
  • ogni socio maggiorenne può rappresentare in Assemblea al massimo 3 soci.

 

art. 6

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi
  • al versamento della quota associativa stabilita in funzione dei programmi di attività che in ogni caso non potrà essere restituita

Perdita della qualifica di socio

Art. 7 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio non ottempera alle disposizioni dello statuto e dei relativi regolamenti, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che in qualunque modo arrechi danni all’Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 8 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al socio mediante lettera.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale entro e non oltre 15 giorni.

 

Titolo IV Risorse economiche

Art. 9 

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati
  2. eredità, donazioni e legati
  3. contributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, di istituzioni o enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi
  9. L’associazione potrà svolgere attività secondarie a sostentamento dell’attività stessa e nel rispetto delle norme vigenti.
  10. altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo.

Avanzi di gestione, fondi, riserve, e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione non sono ripartibili fra i soci durante la vita dell’Associazione nè all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

l’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art.10

L’esercizio sociale va dal 01-01 al 31-12 di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Titolo V Organi dell’Associazione

Art. 11

  1. L’Assemblea degli associati
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente

Assemblea

Art. 12

L’Assemblea generale dei soci iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo dell’Associazione. All’Attuazione delle decisioni prese provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 13

L’Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti attinenti la gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su proposte che non siano di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria

  1. elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente
  2. approvazione rendiconto economico-finanziario
  3. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere
  4. approvazione di eventuali regolamenti per il buon andamento dell’Associazione
  5. stabilisce la quota sociale

Art. 14

L’assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 15

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La convocazione potrà essere effettuata e/o posta ordinaria, e/o posta elettronica, e/o messaggi digitali.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nella straordinaria la presenza dei 2/3 degli associati. Nella assemblea hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo 3 soci. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 

  1. Siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo
  2. Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare e ricevere o trasmettere documenti

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.

Art 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 7 membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno sette giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove l’attività dell’associazione, predispone il rendiconto economico-finanziario annuale, propone la quota associativa, decide l’ammontare dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi, rispondendo del suo operato all’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo decade qualora maggioranza dei membri eletti venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi. In questo caso deve essere convocata l’Assemblea entro venti giorni per il rinnovo anticipato delle cariche.

Presidente

Art.18

Il presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il Presidente, eletto dall’assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, ha il compito di presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Autorizza il consiglio direttivo a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative. Il Presidente cura la corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatmanete successiva. In caso di assenza o imeidmento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 gironi il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 19

I documenti devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa richiesta scritta al Consiglio direttivo.

 

Titolo VI Scioglimento

Art. 20 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti a soggetti di pari finalità in conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

Clausola compromissoria

Art. 21

Qualsiasi controversia in tema di raporti associativi xhe insorgese tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un arbitro designato dall’Assemblea.

 

Norma finale

Art. 22 

Pe quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigneti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento in materia di associazioni sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n 36 e ss.mm.li ed in uquanto compatibili alle disposizioni del codice civile.

 

Registrato il 30 Novembre 2023

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